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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 81)
Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.

Art. 7 (Servizio fitosanitario provinciale)

(1) L'attività del servizio fitosanitario provinciale nell'ambito delle competenze della Ripartizione provinciale Agricoltura e l'istituzione di un registro provinciale dei produttori sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

(2) L'attività di controllo e vigilanza nonché le funzioni di certificazione espletati dal servizio fitosanitario provinciale sono soggette ad apposito tariffario approvato dalla Giunta provinciale.

(3) Chiunque effettui l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali contemplati dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 senza l'autorizzazione provinciale o l'iscrizione nel registro provinciale dei produttori soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

(4) Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da imprese non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(5) I soggetti iscritti nel registro provinciale dei produttori che non ottemperano agli obblighi previsti nei loro confronti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(6) Chiunque non rispetti le disposizioni provinciali emanate in materia di lotta obbligatoria di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, o la normativa comunitaria e le loro eventuali disposizioni attuative provinciali soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(7) Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.12)

12)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
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