Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.
(2) Viene abrogata la legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, e l'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, salvo quanto disposto al quinto comma del precedente articolo 20.