(1) Agli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale e tenuto conto di quanto stabilito dai seguenti commi.
(2) Per la scelta del medico generico e del pediatria di fiducia di cui alla relativa convenzione unica prevista dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli aventi diritto possono servirsi dei medici convenzionati operanti nell'ambito del distretto sanitario di base in cui essi hanno la loro residenza o dimora stabile, con il diritto di precedenza, in primo luogo, nei confronti dei medici residenti nello stesso comune e, in secondo luogo, nei confronti dei medici residenti in comune limitrofo, salvi i casi eccezionali espressamente previsti dalla menzionata convenzione.