(1) Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria fruiscono delle prestazioni stesse in forma diretta presso le strutture proprie del Servizio sanitario provinciale, nonché presso quelle convenzionate, salvo quanto previsto con legge provinciale per eventuali forme di assistenza indiretta, ai sensi dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.