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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6/ter (Atti soggetti a parere positivo)

(1) Sono soggetti a previo parere positivo da parte dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura gli atti delle amministrazioni dei beni di uso civico aventi per oggetto:

  1. l’alienazione di beni di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni;
  2. l’acquisto di immobili rustici nonché di altre superfici di pertinenza e accessorie ai beni di uso civico.

(2) Il parere positivo di cui al comma 1 decade se non ne viene fatto uso mediante intavolazione entro il termine di tre anni.

(3) Il parere positivo di cui al comma 1 non è prescritto:

  1. per la vendita dei beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  2. per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali; a norma dell’ordinamento urbanistico è consentita a prezzo congruo l’alienazione di beni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella misura strettamente necessaria;
  3. qualora nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione i beni di uso civico siano destinati ad uso diverso, essi possono essere alienati a partire dall’entrata in vigore degli strumenti urbanistici agli scopi previsti nei medesimi;
  4. per l’alienazione di superfici destinate all’edilizia privata e vendute per la realizzazione della prima abitazione; in tal caso dette superfici devono essere vendute mediante asta pubblica, alla quale concorrono con precedenza gli aventi diritto di uso civico ai sensi della presente legge e, in via subordinata, i cittadini residenti nel relativo comune;
  5. per i provvedimenti di esproprio per pubblica utilità.

(4) In caso di vendita di cui al comma 3, lettera a), ha diritto di prelazione:

  1. l’affittuario, coltivatore diretto, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni e non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, ed, in subordine,
  2. il coltivatore diretto confinante avente diritto di uso civico, ed in subordine
  3. il coltivatore diretto avente diritto di uso civico, che attraverso tale acquisto ottiene la formazione o l’arrotondamento della propria azienda agricola.

(5) In caso di vendita all’affittuario ai sensi del comma 4, lettera a), il prezzo deve essere congruo e viene determinato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice in base al valore del reddito presunto con applicazione del tasso legale.

(6) In caso di vendita a coltivatore diretto ai sensi del comma 4, lettere b) e c), il prezzo non può essere inferiore a quello minimo fissato dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice.

(7) In presenza del parere positivo di cui al comma 1, lettera a), e delle fattispecie descritte al comma 3, l’assessore provinciale competente in materia dispone la cancellazione del vincolo di uso civico, mentre in caso di acquisto di cui al comma 1, lettera b), dispone l’apposizione del vincolo.

(8) Ai fini dell’applicazione della presente legge si considera coltivatore diretto colui che si dedica direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, all’allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia pari ad almeno un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi e per l’allevamento ed il governo del bestiame. L’esistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata dall’Ufficio provinciale Proprietà coltivatrice. 16)

16)
L'art. 6/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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