(1) Nei casi di omissioni o irregolarità nel disimpegno dei compiti di ufficio, la Giunta provinciale promuove un'inchiesta e può sciogliere il comitato chiamando a reggere l'amministrazione un commissario; eventuali spese sono a carico della relativa amministrazione.
(2) Nel caso di scioglimento il nuovo comitato deve essere nominato entro sei mesi.