(1) Le opere relative all'allestimento delle pertinenze indicate nel precedente articolo 27, comprese nei programmi di cui all'articolo 25 e la cui costruzione sia accertata necessaria con delibera della Giunta provinciale sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità.14)
(2) A richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione che non abbia raggiunto l'accordo per la disponibilità dei terreni con il proprietario e/o usufruttuario dei medesimi, il Presidente della giunta provinciale pronuncia l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per i fini di cui al comma precedente e determina la indennità di occupazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. L'indennità di espropriazione di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge corrisponde ai valori aggiornati ogni tre anni.
(3) L'occupazione è protratta per la durata del permesso di ricerca o della concessione e il relativo decreto è annotato a richiesta del Presidente della giunta provinciale nel libro fondiario.
(4) Il proprietario dei terreni oggetto di occupazione ai sensi dei precedenti commi può richiedere al Presidente della giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di notificazione del relativo decreto, che sia pronunciata l'espropriazione dei terreni stessi in favore del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria. La relativa indennità è determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.
(5) Nel caso in cui il permesso di ricerca o la concessione venisse a cessare per scadenza del termine, rinuncia, decadenza o revoca ai sensi della presente legge e non si procedesse ad assegnare entro i successivi tre anni il permesso di ricerca o la concessione a nuovo titolare, ovvero ad accertato esaurimento della miniera da parte dell'ufficio minerario provinciale, il proprietario dei fondi occupati ha diritto di ritenere le costruzioni e opere relative alle pertinenze minerarie, fatti salvi diversi rapporti intercorsi con il titolare del permesso di ricerca o della concessione, o suoi danti causa; in tal caso lo stesso deve pagare all'ultimo titolare del permesso di ricerca o della concessione il valore delle costruzioni e delle opere relative alle pertinenze minerarie, sulla base di una perizia disposta dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale. Le eventuali controversie sull'ammontare del corrispettivo sono devolute all'autorità giudiziaria. Le indennità di occupazione di cui al precedente secondo comma sono in ogni caso dovute a carico del titolare del permesso di ricerca o della concessione, per l'intero periodo intercorrente tra la cessazione del permesso di ricerca o della concessione e l'assegnazione a nuovo titolare e comunque, in caso contrario, fino allo scadere del successivo triennio.
(6) Qualora il proprietario dei fondi non intenda ritenere le costruzioni e le opere di cui al precedente comma, l'ultimo titolare del permesso di ricerca o della concessione deve disporre l'abbattimento delle medesime e la riduzione dello stato in pristino delle aree di pertinenza mineraria.