(1) Il personale provinciale addetto all'esercizio delle funzioni amministrative delle commissioni provinciali per l'accertamento dell'invalidità può optare di rimanere in servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale.
(2) L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo in godimento, escluse eventuali indennità collegate all'espletamento di determinate funzioni.52)