(1) La Giunta provinciale, nei limiti di spesa all'uopo prevista dalla presente legge, ha facoltà di concedere contributi ad enti pubblici e a persone giuridiche private, non aventi finalità di lucro, per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche, quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.