Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.
(1) Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti delle scuole per l'infanzia sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.5)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6; ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 sono confermati, salvo il conferimento di un nuovo incarico a seguito di un riordino della struttura dirigenziale delle scuole per l'infanzia.