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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 3

(1) L'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo provvede alla tenuta del catasto idrico.

(2) Le rilevazioni, delimitazioni ed i relativi aggiornamenti del demanio idrico, previa classificazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, sono eseguiti direttamente dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(3) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, può a sua volta incaricare studi professionali specializzati.

(4) Qualora un comune o una comunità di valle volesse eseguire in proprio rilevazioni o studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico secondo le direttive fornite dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale può corrispondere un contributo a carico della Provincia fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione.4)

4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.