Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 il limite di impegno di lire 300 milioni, di cui 170 milioni per gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 1, e 130 milioni per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 1.
(2) Per il finanziamento della spesa di cui al presente articolo è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di lire 300 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50% e da estinguere in non meno di dieci anni.
(3) All'onere di lire 10 milioni corrispondente alla prima trimestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente capoverso si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.
(4) Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla Provincia in base allo Statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello Statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.