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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 13

(1) Agli oneri di cui all'articolo 8, primo comma, previsti in ragione annua massima di lire 1.200 milioni, si fa fronte con i proventi di cui agli articoli 1 e 6 della legge stessa.18) 

(2) Per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di lire 880 milioni. Per gli anni successivi lo stanziamento è stabilito per ciascun anno con legge di bilancio in funzione del gettito presunto dell'entrata di cui agli articoli 1 e 6.

(3) Per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977 compreso per finanziare le opere di cui all'articolo 8, lettera c), primo comma, della presente legge, non potrà essere destinata una somma inferiore a lire 600 milioni.19) 

(4) Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1972 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli per l'attuazione della presente legge.

(5) Gli importi non impegnati nell'esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi, soltanto per gli scopi di cui alla lettera c) del primo comma del citato articolo 8.

18)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.
19)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.