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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 17/quater (Distacco di quote di compartecipazione)

(1)  Il distacco di quote di compartecipazione ad associazioni agrarie di cui all'articolo 17/bis dagli immobili a cui esse sono realmente congiunte è consentito solamente ove ciò non pregiudichi la gestione unitaria dei beni comuni ed è comunque soggetto all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia, rilasciata d'intesa con gli organi competenti dei territori limitrofi. Detta disposizione trova applicazione anche in caso di alienazione di una quota di compartecipazione non realmente congiunta a immobili.

(2)  In caso di alienazione di singole quote di compartecipazione hanno diritto di prelazione la comunione   in quanto tale e, in subordine, i singoli compartecipanti.

(3)  In sede di distacco di singole quote di compartecipazione dagli immobili a cui esse sono realmente congiunte oppure in sede di qualunque altra modifica relativa ad esse, l'intesa con gli organi competenti sul territorio estero deve comunque riguardare anche la corrispondenza delle quote di compartecipazione sui territori di entrambi gli stati.

(4)  Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3, comprese quelle attinenti alle procedure di autorizzazione, trovano applicazione anche in riferimento a tutti gli altri diritti reali di godimento appartenenti ad una comunione   transfrontaliera, indipendentemente dal territorio in cui sono ubicate le proprietà o costituiti i diritti reali di godimento, ovvero ubicati gli immobili a cui gli stessi diritti sono realmente congiunti.

(5)  Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione anche per le associazioni agrarie, i beni ed i diritti di uso civico in zone di confine tra il territorio provinciale e le province limitrofe, indipendentemente dal territorio provinciale in cui sono ubicate le proprietà o costituiti i diritti reali di godimento ovvero ubicati gli immobili, a cui gli stessi diritti sono realmente congiunti.

(6)  Gli atti deliberati in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono nulli e privi di qualsiasi efficacia.24) 

24)
L'art. 17/quater è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.