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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 16/ter (Mancato utilizzo della quota di compartecipazione)

(1)  Se per gli immobili, ai quali sono collegate quote di compartecipazione a comunioni ricostituite, non vi è alcun fabbisogno di legname per la sede aziendale e i fondi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale. Lo stesso vale per l’esercizio del pascolo e per il godimento di altri diritti reali. 18)

18)
L'art. 16/ter è stato inserito dall'art. 9, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n.14.