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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

(1)  Il consiglio d’amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e svolge i compiti previsti dallo statuto.

(2)  Quando il numero dei compartecipanti alla comunione è pari o inferiore a 15, i compiti attribuiti al consiglio d’amministrazione vengono svolti dal presidente della relativa comunione. 10) 

10)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.