(1) Ove lo Stato italiano sia tenuto, in relazione a convenzioni internazionali, a prestazioni assistenziali a favore di cittadini stranieri, gli obblighi relativi sono assunti dalle province per il rispettivo territorio. Restano riservati allo Stato i rapporti con organismi stranieri od internazionali dipendenti dagli interventi di cui al comma precedente.