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In vigore al: 21/11/2014

i) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 21)
Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2011, n. 6.

Art. 13 (Dati reddituali)

(1) I dati rilevati sono quelli risultanti dalla dichiarazione presentata al fisco per il reddito relativo all`anno di riferimento della DURP e da altra documentazione relativa al medesimo periodo.

(2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, si considerano:

  1. il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CUD (certificazione unica dipendenti), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l’abitazione principale e degli oneri fiscalmente deducibili. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;
  2. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto a tassazione sostitutiva, come nuove iniziative produttive, regime dei minimi e redditi diversi al netto della relativa imposta sostitutiva;
  3. gli importi netti dei compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche; 8)
  4. il reddito degli sportivi dilettanti soggetto ad imposizione fiscale;
  5. il reddito dei venditori porta a porta;
  6. gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, ancorché erogati a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche;
  7. ) l’importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158. 9)

(3) Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto. 10)

8)
La lettera c) dell'art. 13, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.
9)
La lettera g) dell'art. 13, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.
10)
L'art. 13, comma 3, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.
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