(1) La concessione viene rilasciata tramite la stipulazione di un contratto di concessione tra la Provincia e l’utente. Il contratto di concessione ha una durata di sei anni.
(2) Per la Provincia il o la Presidente della Provincia è autorizzato o autorizzata a sottoscrivere, modificare o risolvere il contratto di concessione.
(3) Nel contratto di concessione sono stabiliti anche gli obblighi del concessionario. La Ripartizione competente può inoltre stabilire in un disciplinare degli oneri integrativi, quali le modalità per l’accesso ai siti radioripetitori, per l’utilizzo delle infrastrutture elettriche, gli oneri per la sicurezza del lavoro e simili.
(4) Il disciplinare è richiamato nel contratto di concessione e può essere stabilito e modificato dalla Ripartizione competente, senza che necessiti il consenso del concessionario. Il disciplinare e le eventuali modifiche vengono portati a conoscenza del concessionario.
(5) Il contratto di concessione viene stipulato dopo che è stata conferita l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.
(6) Tutte le spese, imposte e tasse, conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione, sono a carico del concessionario.