In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 311)
Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 2010, n. 49.

Art. 4 (Precedenza)

(1) Di seguito è indicata la precedenza degli utenti in ordine decrescente:

  1. le strutture del Servizio per la protezione civile di cui all’articolo 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
  2. le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  3. gli enti strumentali della Provincia;
  4. altri soggetti pubblici;
  5. le università e gli istituti di ricerca che hanno stipulato con la Provincia una convenzione per la collaborazione nell’ambito della protezione civile;
  6. le organizzazioni di volontariato che sono iscritte nella sezione protezione civile del registro provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche;
  7. altri soggetti privati esercenti servizi di pubblica utilità;
  8. altri utenti privati.

(2) La precedenza viene presa in considerazione anche per le nuove domande di concessione di utenti il cui contratto di concessione è scaduto o è stato sciolto anticipatamente.

(3) La precedenza non ha nessun effetto per i contratti di concessione correnti.