(1) Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli indicatori che facilitano l'orientamento e l’utilizzo degli spazi costruiti, da parte della più ampia utenza, e tali da fornire un’adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità.
(2) Le informazioni per l’orientamento, quali tavole informative ed ogni altro contrassegno di tipo analogo, devono essere realizzate in caratteri ben leggibili, ben illuminati e con forte contrasto tra scrittura e fondo, in modo da essere facilmente intuibili anche da parte di persone con difficoltà di apprendimento.
(3) Negli edifici pubblici devono essere predisposti adeguati cartelli che indicano le attività ivi svolte e i percorsi necessari per accedervi. Devono essere inoltre realizzati percorsi con segnaletica a pavimento per il raggiungimento di un punto di chiamata o Infopoint e dell’ascensore. Le informazioni visive importanti vanno segnalate anche con mezzi tattili ed eventualmente integrate con informazioni acustiche e verbali quali:
- a) informazioni tattili:
- 1) scritte in Braille;
- 2) scrittura in rilievo, sporgente o rientrante almeno 1 mm, altezza minima 15-18 mm, caratteri non corsivi e ben leggibili;
- 3) struttura differente delle pavimentazioni davanti alle cabine telefoniche, nei locali sanitari, nei sottopassaggi e in ogni altro luogo analogo;
- 4) linee di orientamento tastabili con bastone nelle stazioni e aerostazioni;
- 5) simboli in rilievo tastabili sulle porte e sui corrimano;
- b) informazioni acustiche e verbali:
- 1) segnalatore acustico di arrivo degli ascensori;
- 2) segnalazioni verbali elettroniche, quali avviso di pericolo, in particolare per porte automatiche a battente;
- 3) in ambienti accessibili al pubblico le informazioni acustiche e verbali importanti vanno segnalate anche con mezzi visivi.
(4) Per facilitare l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili, in quantità sufficiente e in posizione adeguata, tenendo conto che una disposizione regolare dell’illuminazione o di specifici corpi illuminanti favorisce l’orientamento nei percorsi.
(5) Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.