(1) La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello superiore a 2,5 cm.
(2) Il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,00 m, non essere attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e, ove possibile, deve consentire la visuale anche alla persona seduta.
(3) Per permettere il cambiamento di direzione a persone su sedia a ruote, balconi e terrazze devono avere, almeno in una zona, una profondità minima di 1,40 m.
(4) Per balconi e terrazze sono da preferire pavimentazioni di tipo antisdrucciolevole.
(5) Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.