(1) Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e i convitti, devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono:
- gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
- i servizi igienici, ai sensi dell’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
- la sala ristorante o sala colazione, la ‘stube’ e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
- il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
- la sala lettura, TV, gioco e similari;
- i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.
(2) Deve essere accessibile almeno un percorso che porta agli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive.
(3) Le strutture con capacità ricettiva superiore a dodici posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del dieci per cento della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.
(4) Le stanze i cui posti letto possono essere destinati anche a persone disabili devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell’edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d’esodo fruibile da parte di chiunque.
(5) Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, devono essere previsti, sullo stesso piano, un servizio igienico ed una doccia ai sensi degli articoli 44 e 45.
(6) Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque.
(7) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico o privato, o prive di strada di accesso.
(8) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 10.