Pubblicato nel B.U. 15 dicembre 2009, n. 51.
(1) Il presente regolamento si applica a fondi di ancoraggio ai quali vengono applicati carichi singoli≥ 0,2 kN ovvero pesi≥ 20 kg con sistemi di fissaggio.In questi casi il fissaggio deve essere verificato e collaudato sotto il profilo statico.