(1) Le Amministrazioni aggiudicatici di cui comma 3 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, a far tempo dal 1° gennaio 2010, si avvalgono del Sistema informativo implementato in base agli articoli 6/bis, 6/ter e 6/quater della citata legge provinciale, nelle forme e nei modi previsti negli articoli predetti. È in facoltà degli enti di cui al comma 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, di utilizzare tale sistema.
(2) Per tutte le procedure per le quali sia prevista la pubblicazione in internet, i soggetti aggiudicatori che si avvalgono del sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, devono utilizzare lo stesso per la pubblicazione dell’intera modulistica relativa alla procedura di gara.
(3) In caso di inadempienza, vengono applicate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
(4) Il sito internet della Provincia può essere utilizzato anche da soggetti non espressamente tenuti all’impiego di tale strumento. In tal caso, il soggetto che di propria iniziativa si serve del sito internet della Provincia è tenuto a seguire le procedure previste per i soggetti aggiudicatori ed è sottoposto alle medesime procedure sanzionatorie in caso di inadempienza.