In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 711)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2009, n. 7

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. organismo di ricerca scientifica: un’università o un ente di ricerca pubblico o privato, con personalità giuridica, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale e di ricerca applicata e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; l’organismo di ricerca scientifica reinveste tutti i suoi proventi in attività di ricerca scientifica, nella diffusione dei relativi risultati o nell’insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un’influenza su di esso, in qualità di azionisti, membri o soci, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca scientifica dell’organismo medesimo né ai risultati conseguiti;
  2. ricerca fondamentale: studi sperimentali o teorici volti essenzialmente ad acquisire nuove conoscenze fondamentali senza evidenti applicazioni pratiche;
  3. ricerca applicata: attività di ricerca fondamentale svolte con lo scopo principale di generare nuove conoscenze o di ricombinare conoscenze esistenti; il loro oggetto di indagine presenta delle implicazioni pratiche, le nuove conoscenze acquisite trovano applicazione nella pratica attraverso il trasferimento delle conoscenze scientifiche. Tutti i proventi vanno reinvestiti nell’attività di ricerca.
  4. intensità dell’agevolazione: l’ammontare lordo dell’agevolazione espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto.
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