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Normativa provinciale
Attività economiche
Provvidenze per l' ecomonia in generale
Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 (Definizioni)
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
1)
Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2009, n. 7
Art. 2 (Definizioni)
(1)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
organismo di ricerca scientifica:
un’università o un ente di ricerca pubblico o privato, con personalità giuridica, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale e di ricerca applicata e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; l’organismo di ricerca scientifica reinveste tutti i suoi proventi in attività di ricerca scientifica, nella diffusione dei relativi risultati o nell’insegnamento, a condizione che le imprese in grado di esercitare un’influenza su di esso, in qualità di azionisti, membri o soci, non godano di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca scientifica dell’organismo medesimo né ai risultati conseguiti;
ricerca fondamentale:
studi sperimentali o teorici volti essenzialmente ad acquisire nuove conoscenze fondamentali senza evidenti applicazioni pratiche;
ricerca applicata:
attività di ricerca fondamentale svolte con lo scopo principale di generare nuove conoscenze o di ricombinare conoscenze esistenti; il loro oggetto di indagine presenta delle implicazioni pratiche, le nuove conoscenze acquisite trovano applicazione nella pratica attraverso il trasferimento delle conoscenze scientifiche. Tutti i proventi vanno reinvestiti nell’attività di ricerca.
intensità dell’agevolazione:
l’ammontare lordo dell’agevolazione espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
d) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico