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In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 62 (Tutela della qualità delle acque invasate)

(1) Nell'ambito del piano di tutela delle acque, per i corpi idrici significativi sono previste misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela delle acque è contenuta una descrizione qualitativa e quantitativa delle attività antropiche che influenzano la qualità delle acque e sono stabilite le modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.

(2) All'interno del piano di tutela delle acque, in funzione degli obiettivi di qualità definiti per gli specifici corpi idrici, sono fissati i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore.

(3) Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso dell'invaso, in relazione alle finalità per le quali è stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica.

(4) Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della capacità utile propria dell'invaso, la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite iconvenzioni, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti ed a consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento dell'invaso.

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