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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
CAPO VII CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI
Art. 56 (Definizioni)
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
1)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
Art. 56 (Definizioni)
(1)
Ai fini del presente capo si intende per:
"svaso": l'abbassamento totale o parziale del pelo d'acqua mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;
"sfangamento o sghiaiamento": l'operazione volta a rimuovere il materiale sedimentato nell'invaso;
"spurgo": l'operazione di sfangamento che fa transitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato;
"asportazione di materiale a bacino vuoto": l'operazione di sfangamento mediante utilizzo di macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
"asportazione di materiale a bacino pieno": operazione di sfangamento mediante utilizzo di sistemi di pompaggio o di dragaggio;
"organo di presa": complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso;
"organo di scarico o di sicurezza": complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
"prove di funzionamento degli organi di scarico": verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
"amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento": l'amministrazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'articolo 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni e funzioni previste da tali articoli;
"gestore": il gestore dello sbarramento.
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VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
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