(1) E'vietata la restituzione dei fluidi di perforazione in esubero derivanti da sondaggi e perforazioni in acque superficiali.
(2) Qualora, per sondaggi e perforazioni, quale fluido di perforazione venga utilizzata solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque di supero può essere effettuato mediante idonei bacini di infiltrazione situati nei pressi della perforazione.
(3) L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante l'aggiunta di additivi è consentita previa verifica della compatibilità ambientale degli stessi e prevedendo il riciclo dei fluidi di perforazione. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico è vietato ed essi vanno smaltiti in conformità alle disposizioni della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
(4) Per lo spurgo di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione delle acque di spurgo in un corpo idrico è ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale.