(1) Per la restituzione delle acque derivanti da impianti di potabilizzazione costituiti da trattamento fisico semplice, vale a dire da filtrazione, sono adottati idonei sistemi di infiltrazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione è prevista la restituzione in acque superficiali, previo idoneo trattamento in vasche di sedimentazione. Nel caso di restituzioni derivanti da impianti di potabilizzazione di tipo fisico e chimico sono previsti idonei impianti di trattamento, al fine di rispettare, alla restituzione, i limiti di cui all'allegato D della legge provinciale; il relativo progetto è soggetto ad approvazione e autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge provinciale.