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In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 8 (Obbligo di allacciamento alla rete fognaria)

(1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono allacciati alla rete fognaria, se distano meno di 200 m dalla stessa e se ciò è possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. L'obbligo di allacciamento sussiste inoltre nei seguenti casi:

  1. scarichi che distano più di 200 m e che possono allacciarsi con tubazione in pendenza, nei casi in cui non vengono superate le seguenti distanze dalla rete fognaria:
    1. 250 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;
    2. 300 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;
    3. 400 m con un numero di a.e. superiore a 200;
  2. scarichi posti ad una quota più bassa rispetto alla rete fognaria, qualora la differenza di quota sia inferiore a 20 m e non vengano superate le seguenti distanze dalla rete fognaria:
    1. 50 m con un numero di a.e. inferiore a 50;
    2. 100 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;
    3. 150 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;
    4. 200 m con un numero di a.e. superiore a 200;
  3. scarichi per i quali sono necessarie opere straordinarie, quali attraversamenti e sottopassi di torrenti, fiumi, autostrade ecc., soltanto se l'allacciamento è tecnicamente ed economicamente sostenibile.

(2) Quali punti di riferimento per stabilire la differenza di quota vanno assunti la quota di rigurgito della fognatura pubblica in corrispondenza dell'allacciamento, che di norma è la quota della strada, e la quota zero dell'edificio.

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