Pubblicato nel Suppl. n. al B.U. 17 ottobre 2006, n. 42.
(1) Se l’apparecchio è installato in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione complessiva del rischio di esplosione da effettuare ai sensi della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.6)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L'art. 13 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 9 febbraio 2010, n. 9.