(1) Gli esercizi pubblici di somministrazione di bevande e gli esercizi di ristorazione aprono alle ore 6.00, chiudono alle ore 1.00.
(2) I locali da ballo aprono alle ore 20.00, chiudono alle ore 3.00.
(3) I locali notturni, caratterizzati quale "night club", aprono alle ore 22.00, chiudono alle ore 5.00.
(4) Nei giorni di giovedì e martedì grasso, il 14 e il 15 agosto nonché il 31 dicembre, gli esercizi pubblici possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.2)