Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.
(1) Le organizzazioni iscritte al registro provinciale comunicano le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, il cambiamento del rappresentante legale e la delibera di scioglimento all'ufficio competente affinchè quest'ultimo possa procedere alla annotazione delle modifiche nel registro. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro 45 giorni dall'evento.
(2) Inoltre le organizzazioni iscritte presentano annualmente entro il 31 maggio all'ufficio competente una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto economico.