(1) Il capo 1 del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di volontariato, il registro provinciale delle stesse organizzazioni, i criteri per la stipula di convenzioni con enti pubblici, le provvidenze e le onorificenze in attuazione dell'articolo 2, comma 1, 2, 3, 4, dell'articolo 3, comma 1, 2, 3, 4, 5, dell'articolo 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 7 e dell'articolo 11 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.