(1) Il direttore generale dell'azienda sanitaria, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
(2) La graduatoria di merito dei candidati, divisa per gruppo linguistico, è formata in ordine decrescente, in base al punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
(3) Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati del gruppo linguistico per il quale è stato bandito il concorso utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
(4) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
(5) La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria, ed è immediatamente efficace.
(6) La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(7) La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di approvazione della stessa. Essa può essere utilizzata dall'azienda sanitaria per la copertura di tutti i posti del profilo professionale che dovessero rendersi disponibili successivamente alla data di indizione del concorso compresi i posti di nuova istituzione.