(1) Il giudizio nelle procedure per l'accesso al Servizio sanitario provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice, che viene nominata con provvedimento del direttore generale della rispettiva azienda sanitaria, dopo la scadenza del bando.
(2) Le commissioni sono composte da tre membri, che oltre ad avere la padronanza della lingua d'esame scelta dal candidato, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame.
(3) I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra i dipendenti delle aziende sanitarie o di altre amministrazioni pubbliche. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso, avere in ogni caso superato il periodo di prova ed essere assunti a tempo indeterminato. Uno dei membri funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.
(4) La composizione delle commissioni esaminatrici si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, riferito all'ambito territoriale di ogni azienda sanitaria. Uno dei membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice appartiene al gruppo linguistico ladino.
(5) Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione ai sensi del comma 4, l'azienda sanitaria può derogarvi.
(6) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per ogni componente titolare della commissione è designato un componente supplente.
(7) Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da personale amministrativo appartenente come minimo alla sesta qualifica funzionale.
(8) Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.
(9) Per una procedura concorsuale, in caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici. In tale caso la parità di trattamento dei candidati è garantita da criteri di valutazione uniformi determinati nel bando ed in una seduta comune delle commissioni esaminatrici.
(10) Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo 3, comma 3, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
(11) Ai componenti della commissione spettano, per le singole operazioni concorsuali, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
(12) Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia.