(1) Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione valuta i seguenti titoli:
- titoli di carriera;
- titoli accademici e di studio;
- pubblicazioni e titoli scientifici;
- curriculum formativo e professionale.
(2) Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera a), la commissione si attiene ai seguenti principi:
- sono valutati i titoli relativi a servizi resi presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 27 e 28 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo a concorso o in qualifiche funzionali corrispondenti;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
- i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
(3) Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), la commissione si attiene ai seguenti principi:
- i titoli sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione, previa motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da ricoprire.
(4) Ai fini della valutazione delle pubblicazioni di cui al comma 1, lettera c), la commissione si attiene ai seguenti principi:
- sono valutate con adeguata motivazione, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori; la commissione tiene conto, ai fini di una corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
(5) Ai fini della valutazione dei titoli scientifici di cui al comma 1, lettera c), la commissione si attiene ai seguenti principi:
- i titoli sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da ricoprire.
(6) Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera d), la commissione si attiene ai seguenti principi:
- sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche attività rispetto alla posizione funzionale da ricoprire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale valutati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è adeguatamente motivato; la motivazione è riportata nel verbale dei lavori della commissione.