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In vigore al: 21/11/2014

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
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Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 102 (Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

(1) Il registro di contabilità deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, con o senza riserva, nel giorno in cui gli viene presentato.

(2) Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

(3) Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le relative richieste e indicandone con precisione la consistenza ed entità economica, con indicazioni analitiche e dettagliate delle voci o parti di esse e dei relativi importi che ritiene competergli, e le ragioni di ciascuna richiesta.

(4) Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione committente dovesse essere tenuta a pagare.

(5) Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza presentare le sue richieste, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere le riserve o le richieste che ad essi si riferiscono.

(6) Se per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso la riserva deve essere iscritta quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

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