Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Le associazioni di tipo verticale sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20 sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purchè in possesso dei seguenti requisiti:
(2) Qualora un'impresa del raggruppamento intenda assumere in esecuzione più di una categoria di lavoro deve possedere per ogni categoria di lavoro i requisiti di cui al comma 1. 12)
L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.