Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Esaminati i documenti acquisiti, il collaudatore fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa l'amministrazione committente, l'appaltatore, il direttore dei lavori e il responsabile di progetto affinchè intervengano alla visita di collaudo.
(2) L'invito alla visita di collaudo deve pervenire all'appaltatore almeno cinque giorni prima della data fissata per la visita.
(3) Se l'appaltatore non interviene alle operazioni di collaudo, queste sono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione committente e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.
(4) Se il responsabile di progetto o i dipendenti dell'amministrazione committente non intervengono alle operazioni di collaudo, queste hanno luogo egualmente e l'assenza è riportata nel processo verbale.
(5) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
(6) Il certificato di collaudo è sottoscritto dai soggetti tenuti a intervenire alla visita di collaudo.