Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore.