(1) Salvo quanto disposto dai punti 6 e 11 dell’allegato A, le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, aventi ad oggetto la stessa prestazione. 87)
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.