(1) Gli enti competenti integrano il pagamento delle tariffe dei servizi residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali e domiciliari e degli affidamenti familiari, qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare ristretto e, ove richiesto, dei nuclei familiari collegati, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura della tariffa a carico dell'utente.
(2) L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), ha luogo solo qualora l’ospitalità, la frequenza o l’utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l’interessato, i familiari e con l’ente obbligato al pagamento. 74)
(3) L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), ha luogo solo se l’ente che accoglie l’utente ne ha data preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento. 75)