(1) L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali:
(2) Indipendentemente dalle parti di tariffa di cui al comma 1, lettera a) o b), l’utente è tenuto al pagamento di un importo per il pasto – se previsto – fissato annualmente dalla Giunta provinciale per i singoli servizi, in concomitanza con la determinazione della quota base. 68)
(3) Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato C.
(4) Le tariffe e le prestazioni per le quali è da pagare l’importo di cui al comma 2, sono individuate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 69)