(1) La condizione economica garantita è la quota della situazione economica che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa per i servizi residenziali e semiresidenziali a carico degli utenti e dei loro nuclei ristretto e collegato, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali dell’utente stesso e dei suoi nuclei familiari.
(2) Tale quota si ottiene moltiplicando il parametro riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D per il fabbisogno del nucleo familiare. È differente per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi; questa quota non può essere inferiore al 50 percento della quota base. 64)