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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 6 (Garanzie patrimoniali a favore dell'ente competente)  

(1)  Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico competente ai sensi dell'articolo 5, su richiesta dell'interessato, può provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.

(2)  Nei casi previsti dal comma 1, i crediti vantati dall'ente competente diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente ai sensi dell'articolo 5.

(3)  L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo il versamento all'ente competente ai sensi dell'articolo 5 dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.8) 

8)
L'art. 6 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26.
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