(1) I movimenti di cassa sono contabilizzati, all'interno del conto, sia in termini finanziari che in termini patrimoniali, secondo lo schema di piano dei conti deliberato dalla Giunta provinciale.
(2) Fanno parte della consistenza patrimoniale:
- quali attività: il fondo cassa, i crediti e gli investimenti,
- quali passività: i debiti, il disavanzo di cassa e le riserve per le erogazioni delle prestazioni future.
(3) Le registrazioni contabili di cassa devono rispecchiare per ciascun conto le operazioni del tesoriere.
(4) I limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilità di cassa sul conto.
(5) Il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale, che è responsabile della gestione del fondo, può, in caso di insufficiente disponibilità di cassa su un conto e in presenza della necessità di pagamenti indilazionabili di prestazioni dovute, attingere alla disponibilità di cassa degli altri conti del fondo stesso, ad eccezione degli accantonamenti operati nell'ambito del fondo pensione.
(6) Gli interessi bancari o postali, ad eccezione di quelli relativi alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 5, comma 2, ed altri ricavi non aventi vincolo di destinazione sono utilizzati per migliorare le potenzialità dell'amministrazione in senso professionale e per facilitare al cittadino l'accesso alla pubblica amministrazione e sono tempestivamente versati al bilancio provinciale, così come gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali o interessi derivanti dalla restituzione rateale di prestazioni indebite.
Le assegnazioni della Regione per le spese di gestione sono versate tempestivamente al bilancio provinciale.
(7) Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva e dai solleciti di pagamento sono a carico del debitore.
(8) In caso di restituzione di prestazioni indebite il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, in attuazione dell'articolo 30bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, può concedere, su richiesta motivata del debitore, in presenza di disagiate condizioni economiche familiari, e limitatamente a debiti fino ad un importo complessivo di euro 25.822,84, la rateizzazione delle somme da restituire in conformità a quanto disposto dall'articolo 37, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. Nei casi di mancato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49.
(8/bis) In alternativa alla restituzione di prestazioni indebite, il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali può procedere al recupero delle prestazioni indebite mediante compensazione, con commutazione in quietanza di entrata, con eventuali altri importi spettanti al beneficiario.2)
(9) Ai crediti da riscuotere coattivamente nonché ai crediti di modesta entità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.
(10) I contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali sono utilizzati per l'erogazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.
(11) Le prestazioni inferiori ad euro 10,33 non sono liquidate. I contributi non dovuti, inferiori ad euro 10,33 per ogni singolo versamento, non sono restituiti.
(12) Le prestazioni non incassate dai beneficiari, perché deceduti, sono accreditate alla Regione e, su richiesta, riliquidate agli eredi.2)
(13) Il decreto di attribuzione del diritto della prestazione fissa le modalità e le periodicità di pagamento. Con l'ordine di pagamento è impegnata la spesa e sono applicate eventuali detrazioni fiscali.3)
(14) La liquidazione di prestazioni erogate con carattere di periodicità, delle quali almeno due rate consecutive non sono state incassate dai beneficiari, è sospesa fino ad una nuova richiesta di erogazione da parte del richiedente.4)