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In vigore al: 21/11/2014

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 8 (Permesso d'ospite)

(1) Il possesso del permesso d’ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d’ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime. 13)

(2)Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).14)

(3)Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell’associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.15)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso d'ospite in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.

(5) I titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto possono, a maggioranza assoluta, concedere il permesso d’ospite a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L’assenso alla concessione di un nuovo permesso d’ospite può essere espresso mediante:

  1. controfirma della relativa domanda della persona richiedente;
  2. firma di una lista nominativa di tutti i titolari di permesso annuale, in cui sono indicati l’oggetto della domanda e il nome dell’eventuale persona beneficiaria;
  3. deliberazione dell’assemblea generale dei titolari di permesso annuale. 16)

(6) Nel rilascio del permesso d’ospite di cui al comma 5 si deve aver particolare riguardo per i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o da una ridotta quantità di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica. 17)

13)
L'art. 8, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23.
14)
L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
15)
L'art. 8, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
16)
L'art. 8, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23.
17)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23.