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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 491)
Regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 dicembre 1999, n. 55.

Art. 2 (Organi, domande e garanzie)

(1) La domanda di rateazione va presentata all'ufficio che tratta la pratica. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi.

(2) L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, indica al richiedente la documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione provinciale.

(3) Sulle domande per debiti fino a 50 milioni di lire decide il direttore di ripartizione preposto all'ufficio che tratta la pratica.

(4) Sulle domande per debiti oltre i 50 milioni di lire decide la Giunta provinciale.

(5) Qualora l'ammontare del debito superi i 50 milioni di lire, la concessione del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia.

(6) La rateazione è concessa previo parere favorevole della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.